targa laterale ...si puo o no???

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FMJ 16
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targa laterale ...si puo o no???

Messaggio da FMJ 16 »

ciao a tutti!! ho cercato un po su internet, ma le opinioni sono spesso discordanti ! per questo vi chiedo, secondo voi, targa laterale si puo montare o no???
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c.marcello
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Re: targa laterale ...si puo o no???

Messaggio da c.marcello »

in italia mi risulta di no... c'è l'articolo del cds apposito per la targa (simmetria, atlezza e inclinazione)
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Massimo
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Re: R: targa laterale ...si puo o no???

Messaggio da Massimo »

Se risponde ai giusti requisiti mi sembra proprio di sì.
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Massi
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Re: targa laterale ...si puo o no???

Messaggio da Massi »

Io concordo con Marcello... A parte le varie inclinazioni la targa dev'essere "simmetrica alla linea verticale del motoveicolo" e secondo me la linea verticale del motoveicolo e' ruota/parafango/sella... A meno che la moto non esca con targa laterale dalla fabbrica (diavel)... Ci sono dei video su YouTube dove intervistano un capitano della stradale su scarichi e targa e lui è molto chiaro sia su dove deve stare la targa sia sul fatto che gli scarichi devono essere omologati e non devono superare un tot di decibel... È molto interessante e chiaro :ok:
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rumenigge
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Re: targa laterale ...si puo o no???

Messaggio da rumenigge »

Si puo' montare il portatarga laterale con ottime probabilità che almeno per quella non vi facciano un verbale, ma deve avere questi requisiti !
1) STATE IN PIEDI DIETRO ALLA MOTO A 1 METRO DI DISTANZA
2) SPOSTATEVI VERSO DESTRA AD UN'ANGOLAZIONE DI 30°
3) SE RIUSCITE A LEGGERE LA TARGA SIETE OK
RICORDATE CHE IL BORDO SINISTRO DELLA TARGA NON DEVE SPORGERE PIU' DELLA LARGHEZZA DEL MANUBRIO. :ditav:
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c.marcello
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Re: targa laterale ...si puo o no???

Messaggio da c.marcello »

rumenigge ha scritto:Si puo' montare il portatarga laterale con ottime probabilità che almeno per quella non vi facciano un verbale, ma deve avere questi requisiti !
1) STATE IN PIEDI DIETRO ALLA MOTO A 1 METRO DI DISTANZA
2) SPOSTATEVI VERSO DESTRA AD UN'ANGOLAZIONE DI 30°
3) SE RIUSCITE A LEGGERE LA TARGA SIETE OK
RICORDATE CHE IL BORDO SINISTRO DELLA TARGA NON DEVE SPORGERE PIU' DELLA LARGHEZZA DEL MANUBRIO. :ditav:
oh e questa da dove viene fuori?
io sono abituato che quando mi fermavano venivano li con il goniometro per l'inclinazione della targa! :ohno: :ohno:
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rumenigge
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Re: targa laterale ...si puo o no???

Messaggio da rumenigge »

c.marcello ha scritto:
rumenigge ha scritto:Si puo' montare il portatarga laterale con ottime probabilità che almeno per quella non vi facciano un verbale, ma deve avere questi requisiti !
1) STATE IN PIEDI DIETRO ALLA MOTO A 1 METRO DI DISTANZA
2) SPOSTATEVI VERSO DESTRA AD UN'ANGOLAZIONE DI 30°
3) SE RIUSCITE A LEGGERE LA TARGA SIETE OK
RICORDATE CHE IL BORDO SINISTRO DELLA TARGA NON DEVE SPORGERE PIU' DELLA LARGHEZZA DEL MANUBRIO. :ditav:
oh e questa da dove viene fuori?
io sono abituato che quando mi fermavano venivano li con il goniometro per l'inclinazione della targa! :ohno: :ohno:
Si goniometro, compasso , squadra a 45 gradi e stecca , forse ti sei confuso con l'ora di applicazioni tecniche delle medie :hahaha: :hahaha: :hahaha: ( scherzo eee ) ..... Non c'e niente di empirico, se corrisponde a ciò che e' scritto sopra non ti possono contestare proprio niente. non bisogna fare altro che applicare quello che è indicato dal codice della strada, per il quale la targa laterale è permessa, basta rispettare i parametri indicati, altrimenti non avrebbero specificato angoli e distanze. Al contrario, sono alcuni esponenti delle forze dell'ordine che per praticità preferiscono prima multarti e poi lasciare a te l'onere di fare ricorso. E naturalmente chi non ha il tempo e il denaro per rivolgersi a un avvocato, come sempre paga.A l limite potresti metterla a destra cosi' sarebbe perfettamente fotografabile dagli Autovelox, per cui le forze dell'ordine dovrebbero fare meno storie. Ma il montaggio non è facile per la presenza degli scarichi, al contrario del lato sinistro. W la fxxa ...
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FMJ 16
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Re: targa laterale ...si puo o no???

Messaggio da FMJ 16 »

ahaha , la firma finale rumenigge e il top!
cmq interessante la cosa, ma sulla destra mi pareva di aver letto che e la prima cosa da evitare...o sbaglio?!
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rumenigge
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Re: targa laterale ...si puo o no???

Messaggio da rumenigge »

Chi i monta il porta targa laterale ha mai fatto al mezzo ultimamente la revisione? ha avuto problemi ? non credo ! ...le modifiche apportate al mezzo non devono eccedere al quella che è l'omologazione del mezzo stesso (attenzione parti della moto soggette ad omologazione) rilasciata da HD
NEL LIBRETTO NON C 'E SCRITTO DOVE E ' POSIZIONATO IL PORTATARGA e NEMMENO SE E ' OMOLOGATO
le autovetture nuove ultimamente solo per un fattore estetico posizionano la targa anteriore sul lato dx anziche al centro
i fuoristrada o cossover la targa posteriore sul lato sx e non al centro
nel rispetto delle misure dettate da regolamento . se non me ne intendo io di posteriori ! guarda il mio avatar ... :hahaha: :hahaha: :hahaha: :ciao:
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Benito1976
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Re: targa laterale ...si puo o no???

Messaggio da Benito1976 »

La targa laterale costituisce una alterazione tecnico costruttiva delle caratteristiche del veicolo
cito gli art.78 Codice della strada

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

e l'art 236 norme di attuazione del C.d.S.

ARTICOLO 236
(Art. 78 Cod. Str.) Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo edindividuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest`ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d`esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d`approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze deipropri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità didistribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operativedegli uffici stessi, nonchè delle particolari collocazioniterritoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.(1).

dalla consultazione del testo di legge e dalla dottrina (sentenze varie) è palese che la targa laterale deve essere autorizzata dall M.C.T.C. con visita di prova e omologazione e la cosa ha un costo alto :piange: :piange: :piange: :piange:
Le FF.PP. possono sanzionare con 419 euri, ritirare la carta di circolazione e mandarci a revisione alla M.C.T.C. quindi... eviterei. La targa può essere leggermente inclinata (30° rispetto al piano stradale) e spostata in su o in giù purchè resti ben visibile :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Recte semper ac fortiter!!!!
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